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#appuntamentoconlastoria – Statuti di ieri…Ordinanze di oggi

di Umberto Grossi
La salvaguardia del territorio e dell’ambiente  sono divenute ormai priorità rispetto alle quali ogni cittadino è chiamato a collaborare.

Infatti sempre più spesso il verificarsi di eventi atmosferici di particolare intensità,  hanno richiamato l’attenzione sul necessario impegno di tutti per evitare possibili situazioni di criticità e disagio dovute a tali fenomeni, spesso ingigantite ad esempio dalla mancata manutenzione durante l’anno dei fossi posti a confine con strade comunali e/o vicinali del territorio comunale, fossi all’interno dei quali l’acqua piovana non riesce a defluire, con la conseguenza  di invadere la sede stradale e le sue pertinenze, arrecando danno e causando pericoli per l’incolumità pubblica.

A questo proposito annualmente, con apposite ordinanza comunali e nel rispetto delle leggi vigenti, si ricorda a tutti i proprietari di aree e terreni (a qualsiasi uso destinati) e a tutti coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti degli stessi,di pulire i fossi, diprovvedere alla potatura dei rami nelle aree private; l’obbligo di provvedere alla manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade pubbliche, in modo tale da evitare che a  causa delle intemperie  o per  altro motivo, qualsiasi tipo di materiale,in conseguenza di crolli, frane di terreno, caduta di massi, alberi o ramaglie,proveniente dai terreni di proprietà,possa invadere la sede stradale.

Inoltre viene ricordato altresì di provvedere al taglio degli alberi sbilanciati, o in precarie condizioni, che incombono sulla sede stradale; alla potatura dei rami e degli arbusti che si protendono oltre il confine di proprietà invadendo la sede stradale, e che potrebbero pregiudicare la corretta percorrenza e visibilità della viabilità pubblica.

Mentre, al fine di prevenire il sorgere e il diffondersi degli incendi, viene  imposto l’obbligo di non di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville, compiere in genere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

Tali disposizioni si rinvengono gia’ negli antichi Statuti di comunità rurali, tra i quali anche quelli di Pontecorvo, redatti nei secoli trascorsi.

 Carte e Statuti pontecorvesi infatti risalgono agli anni 1190,1339 e ai secoli XIII e XVQuesti sono stati editi nel 1932 dal prof. Vincenzo FEDERICI, Gli Statuti di Pontecorvo, Montecassino 1932 (Miscellanea cassinese,10) e da Padre Mauro INGUANEZ, archivista dell’Abbazia di MontecassinoFrammenti di uno Statuto di Pontecorvo del secolo XIII, in Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calise,vol. III, Milano 1940.

 A Pontecorvo fu realizzata una riforma statutaria  nell’anno 1393 che diede vita ad un codice normativo più esteso di quello precedente del 1190 e che conteneva 67 capitoli. Anche quello quattrocentesco di cui non si ha una datazione più precisa e che risale al periodo della dominazione pontificia,è articolato in 112 capitoli e solo undici rimangono raggruppati mentre gli altri sono sparsi per l’intero testo.

Ciascuno di essi conteneva disposizioni volutedalla comunità e riconosciute da colui che deteneva l’autorità e che prevedevano  meccanismi per farle rispettare, per tutelare le posizioni giuridiche sia individuali che collettive,nell’ambito della comunità stessa.

A Pontecorvo nello Statuto del  1393 il capitolo 25 trattava del divieto di accendere fuochi e dare incendio alle coltivazioni, evento questo funesto soprattutto per le campagne, data l’alta distruttività che comportava ( e comporta), anche se, nello stesso tempo, sono rischi connessi con certe pratiche agricole.

Con esclusione del caso fortuito, lo Statuto prevedeva anche il caso che l’incendio poteva essere causato volontariamente per arrecare danno e per incuria.

Nel primo caso la penalizzazione era massima;in alcuni casi poteva addirittura essere applicata la pena di morte.

Infatti l’uso del fuoco per bruciare le stoppie eraregolato da precise norme. Queste prevedevano la data limite oltre la quale era possibile accendere fuochi, solitamente il 15 agosto ( identificato con la festa della Madonna Assunta) e che un uomo, ritenuto idoneo, doveva chiedere comunque la licenza alla corte e qui essere ammonito di non procedere contro la statuto.

A Pontecorvo però colui che non rispettava le disposizioni avrebbe pagato mezzo augustale(moneta d’oro) di penalità, oltre a rifondere il danno cagionato eventualmente al altri, se solo si danneggiavano le siepi di protezione e gli alberi.

In altri statuti la penalità raddoppiava se l’incendio era notturno e variava se conseguenza di dolo o colpa grave.

Negli Statuti delle comunità si parlava anche di strade sia urbane che rurali e della cura delle stesse, prevedendo norme che obbligavano al taglio delle siepi poste lungo le strade; normecontro l’occupazione delle vie; disposizioni sulla pulizia delle siepi laterali per consentire il transito ed evitare di passare per i campi.

Nello Statuto pontecorvese del 1393 si trovano norme sulle strade e le stesse, integrate, si ripetono nello statuto successivo del XV secolonel quale si trovano anche novità.

Nello statuto di fine trecento era vietata l’occupazione di vie pubbliche, togliere lapides(pietre miliari) e pali alla via del mulino.

Lo statuto del XV secolo è maggiormente articolato, in quanto, pur riprendendo le norme precedenti, obbligava a non scavare le vie pubbliche, ma soprattutto alla manutenzione delle vie poste a confine, vincolando i possessori di terreni a pulire la via pubblica  per uno spazio lungo quanto l’intera proprietà; era indicato un tempo prescritto ( andava dal 1 marzo a tutto maggio).

Se i possessori di terreni non davano seguito alle disposizioni, l’obbligo veniva esteso ai lavoratori di quel terreno anche se a spese dei padroni.

Inoltre in un’altra norma, era previsto che se la via risultava occupata, veniva consentito ai viandanti di entrare sul terreno privato, per attraversarlo, e quindi proseguire il cammino,senza essere accusati di danno.

E se la strada era occupata da siepi o non si poteva passare, un altro capitolo consentiva il passaggio dentro  il possedimento vicino  da cui  proveniva l’impedimento che aveva causato l’occupazione.

Quindi gli Statuti di Pontecorvo  sono un’autorevole testimonianza della continuità di alcuni principi che,  già validi nei secoli scorsi, sono ancora vigenti nella odierna vita della comunità, anche se talora vengono disattesi.