LEGITTIMA DIFESA
Di Luigi Sparagna
E’ di queste ore la condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori che avevano perpetrato una rapina alla sua gioielleria, ferendone un terzo. l’ennesima delle rapine rimaste impunite al suo esercizio commerciale. I suoi 72 anni valgono ergastolo. Si aggiunge, al danno la beffa, il risarcimento in sede civile di spropositate somme di denaro in favore dei congiunti dei rapinatori cadaverizzati. Siamo alla frutta, il rapinatore gode di una serie di protezioni mentre delinque che neppure un operaio nella catena di montaggio. Se un simile malvivente nell’entrare nel negozio scivola sul pavimento lavato e incerato, riportando una frattura al piede, potrebbe citare il titolare ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Non merita commento. La sentenza è tecnicamente ineccepibile, ma forse è orfana di un aspetto fondamentale che è l’interpretazione del giudice sulla scorta delle tesi a difesa del gioielliere in sede processuale. E’ scattata immediatamente una levata di scudi a difesa di Roggero, a meno delle opposizioni governative che lungi dall’essere a favore dei rapinatori, pur di cogliere l’occasione di essere contro l’odiata Meloni, si precipitano a buttare fango sul suo Ministro della giustizia che ha avanzato a Mattarella la proposta di grazia. Accusato il Ministro di non sapere che l’atto di Grazia è nel potere esclusivo del Presidente della Repubblica. Ma il Ministro non ha fatto altro che avanzare una proposta. Tenuto conto che l’art. 89 della Costituzione così recita : “nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti…” non mi pare una grave negligenza tanto da indurre la minoranza governativa a suggerire a Nordio di andare a lezione di diritto Costituzionale da Mattarella. Non mi sogno neppure di addentrarmi in una disamina della norma sulla legittima difesa, ci pensano i dottori del diritto, tuttavia al principio dell’attualità del pericolo che cessa al momento della fuga del reo, sembrerebbe mancare, secondo gli aggiornamenti della corrispondente norma sulla legittima difesa (governo Conte Ministro Salvini) una valutazione tutta ovviamente affidata al giudice e alla sua interpretazione, del grave turbamento per la situazione di pericolo in atto, elemento considerato nei pareri tratti da Internet sulla materia. Ma anche qui voglio fare un passo avanti e paragonare altra situazione di possibile difesa legittima che non sarebbe sostenibile secondo l’applicazione fredda della norma, che potrebbe fare agevolmente l’intelligenza artificiale senza scomodare un giudice e un tribunale. Immaginiamo una povera donna stuprata da un violentatore che sfogati i suoi bestiali istinti, si tira su i pantaloni e si allontana. Il pericolo è cessato. Se la malcapitata gli si avventa contro mentre questi va via e lo colpisce a morte, mi chiedo se vada considerato il grave turbamento della povera donna o se anche in questo caso va difeso il violentatore. E in caso di morte dello stupratore spetterebbe ai congiunti un risarcimento del danno in sede civile? Lascio ai lettori ogni possibile considerazione. Io comincio a non ritrovarmi in un contesto di giustizia giusta che dovrebbe indurre le forze politiche piuttosto che alla bagarre elettorale a farsi promotrici di adeguamenti della legge specifica secondo il comune sentire degli elettori che in fondo sono il popolo italiano, che chiede una giustizia fatta di logica. Se vai a delinquere devi pure mettere in conto che qualcosa rischi.

