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Pontecorvo – Tari: Ivan Caserta replica all’assessore Carnevale

L’Assessore Carnevale sul suo scritto, nel quale afferma “Caro Ivan ti è sfuggito un comma” – Risposta:  A te per verità ti è sfuggita tutta la Legge.

Come preannunciato questa mattina rispondo, brevemente, ai rilievi esternati dall’Assessore Carnevale, il quale ritiene legittimo l’operato dell’esecutivo su “recupero” della TARI.

L’Assessore afferma, nel suo scritto, che io nel sollevare dubbi sulla legittimità del deliberato di che trattasi non ho tenuto conto del comma 9 art. 7 della Legge 125/2015 che recita testualmente: all’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, dopo il comma 654 “è aggiunto il seguente art. 654 bis”.

In vero, come ben a mia conoscenza, detto articolo, in vigore al 20.06.2015, stabilisce che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili, con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale nonchè il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Ritengo, non so se volutamente o meno, che all’assessore è sfuggito il contenuto di riferimento a detta disposizione, riportato nel mio precedente scritto, in conformità della giurisprudenza della Corte dei Conti, non espressamente citata, ma con espresso riferimento alla stessa, per miglior comprensione, dei “non addetti ai lavori”.

A questo punto ritengo opportuno riportare virgolettato i passi più salienti della Corte dei Conti, sull’argomento, anche se riportati, si ripete, quali riferimento nel mio precedente scritto.

La Corte dei Conti con giurisprudenza costante ha statuito che “non vi è corrispondenza tra TIA 1 e la TARI, non essendoci piena coincidenza dei presupposti impositivi tra TIA -1 e TARI”.

Su questa premessa, sempre la Corte dei Conti e non il sottoscritto, stabilisce che “ciascuna tariffa,  deve essere costruita in modo da bastare a se stesa e non nascere già gravata da oneri pregressi” .

Ed ancora “ove le modalità di copertura siano risultati insufficienti “i minori incassi derivanti dalla mancata riscossione dei crediti maturati sotto il previgente regime”, si traducono in perdite definitive a carico del soggetto gestore”.

Ancora, sempre la Corte dei Conti, ha precisato che devono ritenersi inesigibili, al fine di evitare la traslazione di mancato gettito di anni pregressi sull’utenza attualmente attiva, che a norma dell’art. 101, comma 5 del DPR 917/86, così come modificato dall’art. 33, comma 5 del Decreto Legge 83/2012, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 134/2012 che le perdite sui crediti sono deducibili – e quindi diventano costo, qualora risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, qualora il debitore sia assoggettato a procedure di recupero.

Aggiunge la Corte dei conti che tali somme, asseritamente dichiarate inesigibili, “devono quindi essere inserite dal Comune all’interno del piano finanziario soltanto nel caso in cui il responsabile del tributo possa certificare, a seguito di apposita valutazione, che la condotta di tentativo di recupero del credito sia stata impeccabile e che non ci sono ulteriori strumenti da attivare per tentare l’incasso delle somme dovute e non versate”.

Tale mancata verifica ha comportato la traslazione degli anni pregressi sull’utenza attualmente attiva, e non morosa, e non quale perdita definitiva a carico del soggetto gestore- Comune di Pontecorvo, come da richiamato disposto della Corte dei Conti.

Aggiunge, la Corte dei Conti, e non il sottoscritto, che il credito può qualificarsi inesigibile ed inserito nel piano finanziario relativo alla TARI, solo quando si sia attivata la procedura di cui sopra e il “responsabile del Tributo possa certificare che la condotta del recupero sia stata impeccabile e non, come nel caso, con la semplice traslazione del mancato gettito di anni pregressi sull’utenza attualmente attiva.”

So di essere stato “troppo tecnico”, ma pur ritenendo che il mio precedente scritto sia esente da censure, sul mio parere di illegittimità del deliberato, quanto sopra esposto, solo per dimostrare che il sottoscritto ha ben tenuto conto di tutta la normativa in materia e delle decisioni della Corte dei Conti in merito e non di essermi limitato ad una singolare interpretazione dell’art. 654 bis da te a me addebitato come “sconosciuto”.

Comunque, caro assessore, il tuo scritto mi ricorda il primo incarico di consigliere comunale da me svolto- sempre di opposizione- negli anni 80. In una seduta di quell’epoca l’allora assessore al bilancio, del quale per opportunità non faccio il nome, su un aspetto contabile di una delibera, in discussione, nel spiegare al Consiglio la legittimità dell’operato della maggioranza, richiamava a sua dire l’art. 5 di un DL, del quale non ricordo il numero.

Dopo la sua ampia disquisizione in materia, chiesi la parola ricordando all’assessore che la normativa da lui richiamata era composta da solo tre articoli e che probabilmente il suo riferimento all’art. 5 era fondato solo ed esclusivamente sul vecchio e attuale detto paesano “Articl 5, chi te in  mani vince”.

Peccato che il vostro deliberato del quale ribadisco la mia dichiarata illegittimità, si concretizza in un pagamento a carico di contribuenti non morosi e di entità tali che per alcune famiglie sarà impossibile sostenerne l’onere e per il quale provvederà la TRE ESSE Italia Srl, con l’aggio attualmente stabilità in suo favore.

Cordialmente Ivan Caserta