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Pontecorvo – Sostegno agli inquilini morosi: ecco il bando

Il comune di Pontecorvo, a firma della delegata ai Servizi Sociali Francesca Gerardi e del responsabile dell’area amministrativa, Umberto Grossi, ha emanato un avviso pubblico finalizzato ad individuare gli inquilini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione Lazio attribuiti a questo Comune con determinazione regionale n. GI4096 del 28 novembre 2016.

Il bando comunale è pubblicato con la modalità di “bando aperto” al fine di ricevere e valutare le
domande dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione dell’annualità del fondo, fino ad esaurimento delle risorse erogate dalla Regione Lazio.

Non hanno diritto al contributo i beneficiari, (per gli stessi fini) di contributi provenienti da
programmi di intervento simili o che abbiano ricevuto, nel corso dell’anno 2016, l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

 

 

CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al
pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità
reddituale familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute ad una delle
seguenti cause:

  1. Perdita del lavoro per licenziamento;
  2. Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
  3. Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  4. Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  5. Cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  6. Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia
    comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la
    necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche
    e assistenziali.

La consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistere
qualora il reddito I.S.E. o il valore I.S.E.E. dichiarato successivamente al verificarsi dell’evento,
risulti inferiore di almeno il 30% rispetto a quello dichiarato nel periodo antecedente il verificarsi
dell’evento.

REQUISITI PER L’ACCESSO

 A norma degli artt. 3 e 5 del Decreto Ministeriale del 31.03.2016, per l’ammissione al beneficio
i nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. possesso della cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non
    appartenenti all’UE, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
  2. residenza nel Comune di Pontecorvo;
  3. titolarità di un contratto di locazione su unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (esclusi gli immobili appartenenti alle categorie Al, A8 e A9) e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
  4. d) destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
  5. e) non titolarità, da parte di nessun componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà,

usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato

alle esigenze del proprio nucleo familiare;

  1. f) reddito I.S.E. (secondo la nuova normativa) non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito

derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00.

PRIORITÀ

I contributi sono destinati prioritariamente a:

  1. inquilini nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per morosità
    incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto di locazione a
    canone concordato;
  2. inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile;
  3. inquilini, al fine del ristoro parziale del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo, a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

 Per l’assegnazione dei contributi saranno utilizzati i seguenti criteri preferenziali, cumulabili tra di loro, attribuendo i seguenti punteggi:

Presenza nel nucleo familiare di persona con invalidità accertata per almeno 74% Punti 1
Presenza nel nucleo di persone anziane ultra settantenni Punti 1
Presenza nel nucleo di minori (un punto per minore) Punti 1
Presenza nel nucleo di persone in carico ai Servizi Sociali comunali e A.S.L per l’attuazione di un progetto di assistenza individuale Punti 2

Nel caso di parità di punteggio sarà data priorità al nucleo familiare con I.S.E./ I.S.E.E. inferiore

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 Il richiedente (moroso incolpevole) in possesso dei requisiti, presenta la domanda di contributo
utilizzando apposito modello fornito dal Comune.

I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali ubicato in piazza IV Novembre n. 1 – piano 1°- (tel.0776/7621230) nelle ore di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:30, oppure consultando il sito web del comune all’indirizzo: www.comune.pontecorvo.gov.it

La domanda di contributo deve essere sottoscritta sia dall’inquilino moroso che dal proprietario, ognuno per le dichiarazioni di competenza, e dovrà pervenire entro il termine del 12/06/2017  .

 

Le dichiarazioni sono rese dai richiedenti sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.

La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione:

  • copia di un documento di identità dei firmatari della domanda, sia in qualità di inquilino che di proprietario;
  • permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari);
  • attestazione ISE o ISEE dell’inquilino/richiedente, in corso di validità;
  • copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all’alloggio oggetto dello sfratto,
    regolarmente registrato ed intestato al richiedente;
  • copia della citazione per la convalida di sfratto.

Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate agli uffici comunali preposti ai fini dell’ottenimento del contributo.

 

FINALITA’ DEL CONTRIBUTO

Per l’inquilino moroso incolpevole, il contributo è finalizzato:

  • a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
  • a differire l’esecuzione del provvedimento di sfratto, qualora il proprietario dell’immobile lo consenta, per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa;
  • ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione;
  • ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L’entità dei contributi è quella stabilita nel punto 4 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 630/2016:

  1. fino a un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) per sanare la morosità incolpevole
    accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad
    anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio
    dell’immobile;
  2. fino a un massimo di euro 6.000,00 (seimila/00) per ristorare la proprietà dei canoni
    corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il
    differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo
    necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
  3. ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di
    locazione;
  4. fino a un massimo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) per assicurare il versamento di un
    numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.

Il contributi di cui alle lettere c) e d) sopra indicati possono essere corrisposti dal Comune in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

L’importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da
utilizzare per le finalità di cui sopra non può superare l’importo di euro 12.000,00 (dodicimila/00).

Il contributo erogato è liquidato unicamente e direttamente al proprietario dell’alloggio:

1)     come ristoro, anche parziale, della morosità pregressa qualora rinunci formalmente alla
procedura di sfratto;

  • come ristoro, anche parziale, della morosità pregressa qualora abbia dato disponibilità al
    differimento dei termini di rilascio dell’alloggio;

3)        come versamento del deposito cauzionale in caso di stipula di un nuovo contratto;

4)      come versamento di un numero di mensilità in caso di stipula di un nuovo contratto a canone concordato.

L’entità dei contributi erogati ai soggetti aventi titolo è fissata dal Comune secondo un principio di gradualità per favorire i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

In caso di incapienza del contributo assegnato rispetto al fabbisogno manifestato dai richiedenti, l’Amministrazione si riserva di rideterminare, con proprio provvedimento:

– l’importo dei contributi concessi agli aventi diritto

– la definizione di ulteriori criteri per il riparto del contributo.

Il contributo non sarà erogato ai richiedenti che abbiano rilasciato l’unità immobiliare locata assumendo residenza anagrafica in altro alloggio.

ULTERIORI DISPOSIZIONI E CONTROLLI

Il Comune al termine dell’istruttoria delle domande e della verifica sul possesso dei requisiti

previsti, comunicherà ai beneficiari l’avvenuta ammissione al contributo o l’eventuale esclusione
dallo stesso.

Eventuali osservazioni avverso tale provvedimento, potranno essere presentate entro il
termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione; decorso tale termine il
provvedimento si intende definitivo.

L’erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli disposti dall’Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare.

Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (art. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445) e le relative richieste saranno escluse dai benefici.