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PRESCRIZIONE NO STOP

di Luigi Sparagna 

E’ finita l’era della prescrizione no stop, cioè della prescrizione usufruibile fino al giudizio irrevocabile emesso con la sentenza definitiva, esauriti i tre gradi dell’iter processuale. Dopo il primo grado di giudizio, adesso, scade l’opportunità di avvalersi della prescrizione. Ritengo appropriata l’espressione “opportunità di avvalersi” della prescrizione, poiché è esattamente quello che le difese dei vari imputati valutavano quale prima opzione di strategia processuale per i propri assistiti. Il favor rei che l’istituto della prescrizione riconosceva agli imputati, si combinava con l’interesse dello stato a non perseguire il reato commesso, essendo trascorso troppo tempo dalla commissione del fatto delittuoso tanto da scadere anche nel comune sentire la valenza della sanzione e per la difficoltà a ricostruire nei suoi dettagli il comportamento illecito scadendo la memoria degli avvenimenti. Invece, le dinamiche processuali, hanno trasformato il favor rei principio di innocenza fino a giudizio concluso, in opportunità per il reo di evitare il giudizio mercè stratagemmi di rinvio delle udienze. Si sente affermare da più parti che la riforma produrrà aumento dei giudizi pendenti che prima si esaurivano per prescrizione. Nulla di più insignificante. I tempi della giustizia sono notoriamente lunghi in Italia, ma questo è altro argomento, che piuttosto afferisce la necessità di una riforma complessiva della giustizia. La prescrizione è altra cosa. Tenuto conto che i termini della prescrizione sono conseguenti alla pena fissata per il delitto, e che per i delitti più gravi, quelli contro l’integrità della persona e tutti i reati violenti sono previste pene che comportano un termine di prescrizione molto ampio, dai dieci ai venti anni, mentre per i reati di corruzione il termine di prescrizione è di cinque anni, ne deriva che gli “unti dalla benedetta prescrizione” erano, e non saranno più, coloro che si rendono responsabili di corruzione. Lo scenario tipico della corruzione viene accertato attraverso un bagaglio probatorio che non risente di tempi lunghi di acquisizione. E’ frutto di denuncia promossa dalle parti lese o di attività investigativa d’iniziativa degli organi inquirenti che si avvalgono di metodi invasivi di acquisizione della prova quali intercettazioni. Il tutto, si esaurisce agevolmente entro cinque anni nel primo grado. Si aggiunga che, di norma, l’inquirente non affronta il giudizio se non esiste elevata probabilità di successo processuale, essendo altrimenti tenuto a richiedere l’archiviazione al termine dell’istruttoria. Per norma, il reato corruttivo riguarda quali soggetti attivi gli appartenenti alla pubblica amministrazione ed il governo della cosa pubblica. Le statistiche, ma anche il buonsenso, permettono di sostenere che ricorre alla prescrizione chi è stato condannato in primo grado, e prevede di esserlo nei gradi successivi. Tiriamo le somme: è finita l’era dei pubblici impiegati ed amministratori impuniti. Mi pare un traguardo di cui gioire.